Industria 4.0 per ripartire: punto della situazione tra vecchio iper-ammortamento e nuovo credito di imposta.

Industria 4.0 per ripartire: punto della situazione tra vecchio iper-ammortamento e nuovo credito di imposta.

Per ripartire dopo lo shock causato dalla pandemia del coronavirus, facciamo il punto della situazione sugli incentivi legati al Piano Industria 4.0, disponibili già prima della crisi, come rimodulati dalla Legge di Bilancio.

Prosegue, infatti, il sostegno alla cosiddetta “quarta rivoluzione industriale”, ma con importanti cambiamenti introdotti dalla Legge di Bilancio (art. 1, commi 184-197 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Si passa dall’incentivo in forma di iper-ammortamento e di super-ammortamento alla forma del credito di imposta.

AGEVOLAZIONE

L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, oppure entro il 30 giugno 2021  a condizione che l’ordine risulti accettato entro il 31 dicembre 2020 con pagamento di almeno il 20%.

Sono ammessi beni nuovi acquistati, o acquisiti mediante locazione finanziaria oppure realizzati in economia.

Per i beni materiali nuovi quali macchinari, impianti e strumentazione di cui all’Allegato A della Legge 232/2016 l’incentivo (ex iper-ammortamento) è ora modulato come segue:

  • credito di imposta del 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro;
  • credito di imposta del 20% per la quota di investimento oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro.

Per l’acquisizione di beni immateriali nuovi quali software di cui all’Allegato B della Legge 232/2016 l’incentivo (ex super-ammortamento) è:

  • credito di imposta del 15% per la quota di investimento fino a 700.000 euro.

Il credito d’imposta si utilizza esclusivamente in compensazione, ripartito in cinque quote annuali di pari importo per i macchinari, oppure in tre quote annuali per i software, e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.

L’incentivo decorre dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

I macchinari devono essere destinati ad apparati produttivi in Italia. Il credito di imposta 4.0 si applica anche agli investimenti effettuati da partite IVA e professionisti.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Per quanto riguarda i beni acquisti o ordinati prima del 2020 continuano a valere le vecchie regole, con possibilità di completare l’investimento ed effettuare l’interconnessione nell’anno corrente a condizione che entro il 31/12/2019 sia stato versato un acconto di almeno il 20% dell’investimento stesso.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Per quanto riguarda i meni materiali, sono ammissibili i seguenti interventi raggruppati secondo le seguenti macro-categorie (per dettagli si veda l’Allegato A):

  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori;
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità (es. sistemi di misura, sistemi di monitoraggio, sistemi per l’ispezione; ecc.)
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza (es. postazioni adattative, sistemi di movimentazione agevolata, dispositivi wearable, interfacce uomo macchina intelligenti).

Per quanto riguarda i meni materiali, sono ammissibili software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni elencati nell’Allegato B.

ADEMPIMENTI

Vi sono alcune novità in fatto di adempimenti.

E’ necessaria la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, con modalità non ancora definite.

Le fatture ed ogni documento relativo all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di legge.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo

E’ stata abbassata a 300.000 euro la soglia al di sopra della quale è obbligatoria una perizia tecnica o un attestato di conformità da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B  alla Legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi ottemperando a tutti i requisiti specificati con Circolare n.4/E del 30/03/2017 dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

CONTATTACI

Se hai bisogno di aiuto per consulenza e perizie non esitare a contattarci! 

Daremo immediato supporto per non incorrere in problemi quali non conformità più o meno gravi che sono più frequenti di quanto si possa pensare. Ricordiamo che il mancato rispetto dei requisiti fa perdere diritto all’agevolazione e apre a spiacevoli scenari sanzionatori, anche sul versante penale. 

Infatti, nella nostra esperienza in questi anni abbiamo riscontrato che la maggior parte degli investimenti richiedeva interventi correttivi, spesso di piccola entità.

Per questo è importante identificare sin sa subito se vi siano eventuali azioni da mettere in atto al fine di chiudere positivamente la perizia senza il rischio di non rispettare le scadenze.

Dunque, il nostro consiglio è quello di affidarsi sempre a professionisti esperti anche per investimenti sotto la soglia dei 300.000 euro vista la complessità della materia, il susseguirsi dal 2017 di circolari esplicative e chiarimenti del Ministero e dell’Agenzia delle Entrate, e considerati anche i tanti errori fatti da non pochi operatori del settore.

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